| Fonti normative | Agevolazioni in favore delle Associazioni di promozione sociale (APS) |
| Volontari (artt. 17, 18 e 35 CTS) | Le APS, come ogni altro ETS, possono avvalersi dell’apporto di volontari. Anzi, esse devono svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’apporto dei volontari associati. Possono avere lavoratori retribuiti solo limitatamente (non più della metà dei volontari o del 5% degli associati). I volontari devono sempre essere assicurati. Dei volontari non occasionali deve essere tenuto un apposito registro. |
| Rapporti con gli enti pubblici (artt. 55 e 56 CTS) | Le APS possono fruire delle misure previste in materia di “coinvolgimento attivo” degli enti, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. In particolare, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. |
| Accesso al credito agevolato (art. 67 CTS) | Le APS che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 56 CTS, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali, possono fruire delle medesime provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi. |
| Privilegi (art. 68 CTS) | I crediti delle APS, inerenti allo svolgimento di attività di interesse generale, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile. Tali crediti sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile. |
| Accesso al Fondo sociale europeo (art. 69 CTS) | Le APS possono partecipare alle iniziative promosse da Stato, Regioni e Province autonome volte a favorire l’accesso ai finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. |
| Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art. 70 CTS) | Le APS possono fruire delle eventuali misure previste da Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee. |
| Locali utilizzati (art. 71 CTS) | Le sedi delle APS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica., Gli enti pubblici possono concedere alle APS in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali. |
| Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore (art. 72 CTS) | Le APS possono accedere a questo fondo. |
| Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (art. 73 e 75 CTS) | Le APS possono accedere a queste risorse per l’elaborazione e realizzazione di progetti. |
| Social Bonus (art. 81 CTS) | È istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, tra cui le APS, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali. |
| Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS) | Gli ETS, tra cui le APS, sono destinatari di diverse agevolazioni con riguardo alle imposte indirette e ai tributi locali: – non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in loro favore; – agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa; – le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; – le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento in loro favore, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso; – gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da tali enti sono esenti dall’imposta di bollo; – gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79, co. 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (…) sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. |
| Regime fiscale delle APS (artt. 79 e 85 CTS) | Oltre alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui all’art. 79 CTS, anche per le APS, il CTS prevede un regime fiscale di favore. Non si considerano commerciali: – le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. m); – le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali; – le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS sono esenti dall’imposta sul reddito delle società. |
| Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS (art. 86 CTS) | Le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione. In particolare, le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%. |